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25/11/2015 - IL LAVORO ACCESSORIO , MODIFICHE ALLA SUA DISCIPLINA

Con la Circolare n.170 del 13 ottobre 2015 ,l'INPS descrive sinteticamente l'applicabilità dell'istituto del lavoro accessorio e chiarisce alcuni punti in riferimento al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015.

L'articolo 48 del suddetto decreto definisce, infatti, il termine lavoro accessorio inteso come l'attività lavorativa che dà luogo ad un compenso inferiore a 7.000 euro percepito nel corso dell'anno civile ( dal 1° gennaio al 31° dicembre) e ne estende, inoltre, il campo di applicazione rendendolo compatibile e cumulabile con:

- l'indennità di mobilità;

- la Naspi;

- la disoccupazione agricola;

- la Cassa Integrazioni Guadagni.

Inoltre, la Circolare dell'INPS chiarisce che il lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro annuo è reso accessibile a tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. La nuova disciplina è orientata alla tutela del lavoratore per garantire un'equiparazione delle risorse; infatti, anche i percettori degli ammortizzatori sociali potranno accedere alle prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Nell'eventualità di un lavoro accessorio che produca un compenso superiore a limite di 3.000 euro, ma comunque inferiore ai 7.000 nell'arco dell'anno, il sussidio verrebbe revocato ma subirebbe una riduzione del 80%.

La nuova disposizione riguarda anche la disoccupazione agricola: le attività di natura occasionale di carattere agricolo e stagionale effettuate da pensionati e da giovani di età inferiore ai 25 anni, non andrebbero ad inficiare il sussidio previdenziale.



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