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29/01/2016 - LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI AGRICOLI

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 E’ con la circolare numero 17/2016 che L’INPS fornisce le direttive per le aliquote contributive relative all’anno 2016 che verranno applicate alle aziende agricole sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato. Nello specifico la circolare chiarisce le percentuali contributive dedicate al FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) da parte del lavoratore agricolo, i contributi INAIL per gli operai dipendenti e le agevolazioni riguardanti le varie zone agricole. Il calcolo delle aliquote viene alla luce partendo dalla materia che esplica e regola la fattispecie , quale il D. lgs n. 146/1997 . La circolare risulta essere suddivisa in

  • generalità delle aziende agricole;
  • processi produttivi di tipo industriale;
  • contributi INAIL dal 1° gennaio per i lavoratori dipendenti;
  • le agevolazioni per zone tariffarie all’anno 2016.

FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti): Nello specifico nell’anno 2016 l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dai datori di lavoro agricolo è così definita:

  • 28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore per la generalità delle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati;
  • 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

INAIL: Per quanto concerne i contributi INAIL per i dipendenti agricoli non sono previste delle variazioni. Dal 1° gennaio 2016 risultano essere come predisposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs.  23 febbraio 2001:

  • 10.1250 per l’assistenza infortuni sul lavoro
  • 3.1185 per addizionale infortuni sul lavoro 

AGEVOLAZIONI PER ZONE TARIFFARIE: Vengono trattate le agevolazioni riguardanti le zone tariffarie, anch' esse rimaste invariate rispetto la materia vigente (articolo  1, c.45   legge di stabilità 2011 già adottate dal 2010 e dunque confermate al 75 % per i terreni non montani ed al 68% per i territori svantaggiati. A tal riguardo l’Inps sottolinea che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

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