Logo
Federazione Nazionale
Agricoltura
- CHI SIAMO
- CONTATTI
- SEDI
Venerd́ 26 Aprile 2024
SERVIZI FNA

Questo documento puo' essere utilizzato dagli associati per la stampa e diffusione di materiale informativo (volantini, manifesti)
COMUNICAZIONI

click 762 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

31/10/2017 - DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, PRECISAZIONI

Img

In riferimento alla possibilità per i lavorati agricoli con contratto a tempo indeterminato di poter ottenere l’indennità di disoccupazione, abbiamo già chiarito che i suddetti lavoratori non hanno diritto di poter richiedere la NASpI. Lo abbiamo precisato dopo che era stata sollevata la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale sull’opportunità per i lavoratori agricoli di poter ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria.

Pertanto, nel merito della questione era dovuta intervenire l’INPS, per fare chiarezza sulla questione. L’INPS, nella sua esposizione, aveva tenuto conto sia della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n.194/2017 nella parte in cui esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non possa fruire di quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare. Tali esclusioni dai trattamenti di disoccupazione trovano fondamento nel fatto che nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti vige una disciplina speciale sia per quanto riguarda l’accertamento del rapporto di lavoro, sia per ciò che concerne la riscossione nonché la misura della contribuzione, sia per quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti. Tale disciplina, chiaramente, è strutturata in funzione della particolarità  del lavoro agricolo.

Fatte le dovute e doverose puntualizzazioni, vogliamo nuovamente precisare la normativa di riferimento sulla disoccupazione agricola, i requisiti per accedere a tale prestazione, il  calcolo dell’importo e come presentare la necessaria domanda.

La domanda di disoccupazione agricola  può essere presentata all’Inps dagli operai agricoli che rispettino determinati requisiti. In loro favore l’Inps erogherà un importo, in un’unica soluzione, calcolato in percentuale sulla base delle giornate lavorative effettuate.

Possono presentare la domanda: gli operai agricoli a tempo determinato; i piccoli coloni;i compartecipanti familiari; i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; gli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Per poter ricevere l’importo Inps a titolo di indennità di disoccupazione agricola occorre  essere in possesso di determinati e precisi requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Al fine di raggiungere i 102 contributi giornalieri l’Inps specifica che possono essere utilizzati anche i contributi figurativi relativi alla maternità obbligatoria e al congedo parentale compresi nel biennio utile.  Tale disoccupazione è riconosciuta anche in favore delle lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio o lavoratori padri e agli operai agricoli che si dimettono per giusta causa.

Al contrario, non possono presentare la domanda: i lavoratori che non presentano domanda entro la scadenza del 31 marzo; i lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente; i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; i lavoratori che si dimettono volontariamente ed eccezione dei casi precedentemente elencati.

Il calcolo dell’importo della disoccupazione agricola è eseguito in considerazione delle giornate lavorate e sulla tipologia di assunzione. Per tutti coloro che presenteranno domanda e che rispetteranno i requisiti richiesti viene erogato un importo pari al 40% della retribuzione di riferimento calcolato su tutte le giornate lavorate, con una trattenuta del 9% per ogni giornata di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà per un numero massimo di 150 giorni. Per gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato l’indennità di disoccupazione è pari al 30% della retribuzione effettiva e non è prevista la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Inoltre è pagata in un’unica soluzione e viene erogata dall’INPS previa verifica del rispetto dei requisiti necessari, normalmente dal mese successivo alla scadenza di presentazione della domanda. Per aver diritto all’importo di disoccupazione agricola sarà necessario presentare domanda entro la scadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si verifica lo stato di disoccupazione.

 

 

 

| PRIVACY E COOKIE POLICY |
Globus Srl