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18/03/2020 - CIRCOLARE EPAS N. 15/2020. DECRETO

Con la presente, si rende noto che il 17 marzo il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge (definito "Cura Italia"), che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all'economia e alle famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo, dovuto alla situazione di emergenza, necessità di tempestive indicazioni operative ed applicative per rendere concrete le molte agevolazioni introdotte. Di seguito le misure più importanti per quanto riguardo l'ambito previdenziale e assistenziale.

1. Enti di Patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono.

  1. in deroga al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che prima dell'invio delle relative pratiche agli istituti previdenziali si dovrà essere in possesso del mandato in originale
  2. in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193 al fine di ridurre al massimo i rischi di esposizione da parte di tutti i dipendenti in indirizzo, visto che il decreto lo prevede espressamente, si dispone la riduzione dell'orario di lavoro del personale in forza all'interno delle sedi; pertanto i Direttori Provinciali e le seconde unita nonché i Responsabili delle sedi Regionali e Zonali, con decorrenza domani 19.03.2020 e fino al 31.03.2020, ridurranno del 50% la loro attività lavorativa e per le restanti ore saranno messi in ferie d'ufficio, le altre unità non citate saranno collocate il ferie d'ufficio con le stesse decorrenze.
  3. riteniamo opportuno che si continui a lavorare sulle statistiche, in considerazione dell'enorme lavoro che ci sarà alla regolare ripresa dei lavori.
  1. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

È stato concesso dal 5 marzo e per l'intero 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ai genitori lavoratori dipendenti (del settore privato, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS) e con i figli di età non superiore ai 12 anni, un congedo straordinario, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo può essere concessa alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale limite di età non verrà applicato a coloro che hanno figli con disabilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992

n. 104.

I lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, anche in tal caso se non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. ln alternativa al congedo straordinario, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo concesso dal congedo, Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus sarà riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.

Rimaniamo in attesa delle disposizioni operative concesse dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e qualora emerga il superamento del limite di spesa, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Vi esortiamo a verificare all'interno del portale INPS la disponibilità delle relative modalità per la concessione del congedo straordinario o del voucher baby-sitting in attesa che l'INPS pubblichi le disposizioni operative.

  1. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, e bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Anche i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione. ln tal caso però dovranno rivolgersi all'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Invece, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, avranno a disposizione il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età per un massimo complessivo di 1000 euro. Per tale categoria di lavoratori sarà l'INPS a mettere a disposizione i canali telematici per richiedere la relativa prestazione.

4. Permessi lavorativi (legge 104/1992)

Una specifica norma amplia eccezionalmente — per i mesi di marzo e di aprile 2020 — i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992, incrementandoli di ulteriori 12 giorni. Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

  1. Indennità lavoratori del settore agricolo

Gli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate nel 2019 potranno richiedere un'indennità all'INPS per il mese di marzo di 600 euro. Anche la concessione della relativa indennità è legata ai limiti di spesa concessi, pertanto in virtù di tale limite, abbiamo predisposto due modelli (allegati alla presente circolare) con cui il Patronato o l'assistito potrà chiedere tramite PEC la concessione di tale somma, in attesa che l'Istituto renda note le relative modalità.

  1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 0 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Tali indennità non possono essere concesse ai titolari di Reddito di cittadinanza.

Anche in tali casi, sarà cura dell'INPS monitorare le domande, rispetto ai limiti di spesa concesse.

  1. Termine domande di disoccupazione agricola

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334), ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola

(competenza anno 2019) è prorogato al 1 0 giugno 2020.

8. Domande NASpl e DIS-COLL

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1 0 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre

2020, i termini di decadenza, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

  1. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

  1. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 0 giugno 2020 i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAlL sono sospesi di diritto così come i termini di prescrizione.

11. Prestazioni INAIL

Dal 23 febbraio 2020 e fino al 1 0 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAlL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi i relativi i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n. 1 124 del 1965 che scadano in tale periodo. Qualora siano stati accertati infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore dovrà redigere il consueto certificato di infortunio per la relativa tutela dell'infortunato.

12. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

I termini per il pagamento dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, sono sospesi.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

13. Misure di prevenzione e protezione da adottare

Ribadiamo infine che rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie per assicurare la salubrità degli ambienti e invitiamo tutti i lavoratori ad attuare le seguenti disposizioni:

 astensione dell'attività lavorativa per i lavoratori in stato di gravidanza, immunodepressi o che si trovino in situazioni di particolare fragilità e patologie attuali;  installazione di erogatori di gel antibatterici ( tipo amuchina);  accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti (in soluzione alcolica);  dotazione di guanti e mascherine protettive e simili accorgimenti  mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro per evitare il possibile contagio e, ove fosse possibile, prendere degli appuntamenti telefonici;  sospendere tutte le attività di formazione in aula, lasciando in essere le attività formative svolte in videoconferenza e/o in FAD.

Di seguito si riportano le misure igienico sanitarie riportate nel DPCM del 08/03/2020 a cui bisogna attenersi scrupolosamente come già reso noto nelle precedenti circolari EPAS (che vi invitiamo a leggere accuratamente):

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Considerata la situazione in continua evoluzione, occorre necessariamente attenersi ad eventuali disposizioni regionali più restrittive, invitandovi in tal caso a farlo presente alla Direzione Nazionale. Siamo consapevoli del sacrificio a cui tutti voi dipendenti EPAS siete sottoposti ed è importante, in un momento così difficile, riuscire a collaborare.

ln attesa che l'Istituto previdenziale pubblichi le disposizioni operative riguardanti le norme relative al decreto legge "Cura Italia",

porgiamo cordiali saluti

                                                                                                                                                                       Il Direttore Generale Epas

Pasquale Zavaglia

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