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22/03/2022 - DISOCCUPAZIONE: C’Č TEMPO FINO AL 31 MARZO 2022 PER I LAVORATORI AGRICOLI

I lavoratori agricoli dipendenti che nel corso del 2021 hanno maturato i requisiti richiesti per l’accesso all’indennità di disoccupazione dovranno presentare domanda entro il 31 marzo.

Per l’accesso alla disoccupazione agricola è necessario aver maturato almeno 102 contributi giornalieri, nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e quello precedente, calcolo al quale concorrono anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.

L’accesso all’indennità di disoccupazione è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che dal 1° gennaio 2022 rientrano nella platea dei destinatari della Naspi.

Come illustrato nella circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022, nel caso di attività lavorativa avviata nel corso del 2021 e conclusa nell’anno, la fruizione della disoccupazione agricola farà venir meno la possibilità di considerare i contributi già utilizzati ai fini della Naspi.

I REQUISITI

Per l’accesso alla domanda di disoccupazione agricolai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o titolari di un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per la porzione di anno di competenza della prestazione;

  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

  • almeno 102 contributi giornalieri da calcolare nell’anno a cui si riferisce la prestazione e a quello precedente.

Ai fini del raggiungimento del requisito dei 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento è possibile cumulare la contribuzione derivante dall’attività agricola con quella relativa ad attività di lavoro dipendente diversa, a patto che la prima sia prevalente nell’anno e nel biennio di riferimento. Concorrono al calcolo anche i contributi figurativi relativi a periodi di congedo di maternità obbligatoria e congedo parentale.

COME FARE DOMANDA

Per la disoccupazione agricola bisogna fare domanda online tramite il nostro Patronato Epas.

DURATA E CALCOLO DELL’IMPORTO

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;

  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;

  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;

  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

Per quanto riguarda l’importo, l’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento, per gli operai a tempo determinato. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva, senza applicazione della ritenuta per il contributo di solidarietà del 9%. Il pagamento della somma spettante è effettuato in un’unica soluzione dall’INPS.

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE E NASPI 2022

A partire dall’anno in corso la Legge di Bilancio 2022 ha esteso il diritto alla Naspi anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

L’indennità di disoccupazione spetta per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2022 e conseguentemente viene meno il diritto per i lavoratori tutelati dalla Naspi di accedere allo strumento specifico per il settore agricolo.

Sul raccordo tra vecchia e nuova tutela alcuni chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con la circolare n. 2/2022, con la quale è stato specificato che gli operai agricoli a tempo indeterminato destinatari della Naspi per le cessioni intervenute dal 1° gennaio 2022 conservano il diritto alla disoccupazione agricola per il 2021, in presenza dei requisiti richiesti.

Per beneficiare della Naspi dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione dichiarata pressop il centro per l’impiego e concomitante dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

  • almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ai fini del requisito delle tredici settimane di contributi, si considereranno anche quelli versati nel settore agricolo prima del 1° gennaio 2022, ma solo qualora non siano stati utilizzati ai fini della disoccupazione agricola.

Ad esempio quindi, un lavoratore interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa a luglio 2021, in caso di cessazione a luglio 2022, potrà decidere di accedere all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla Naspi in presenza dei requisiti, ma nel calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021. Se il medesimo lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola, a seguito della cessazione nel 2022, ai fini dell’accesso alla Naspi si considererà invece anche la contribuzione agricola versata nel 2021.

Per maggiori informazioni recati presso un Patronato Epas a te più vicino.

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