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21/10/2021 - RIPRISTINATA L’INDENNITA’ DI MALATTIA PER QUARANTENA DA COVID-19

Torna l'indennità Covid per la quarantena dei lavoratori che sarà di nuovo equiparata alla malattia. E' quanto previsto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri. Fino al 31 dicembre 2021 il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, si legge nel documento, ''è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento”. I nuovi fondi ammontano a 800 milioni di euro, utilizzabili fino alla di dicembre 2021, coincidente con la conclusione del periodo di emergenza sanitaria.

Ricordiamo che per il 2021 non erano stati stanziati i fondi necessari a coprire il pagamento della malattia ai lavoratori in quarantena a seguito di contatto diretto con un positivo covid. Un’ingiustizia per i lavoratori, che il Segretario Nazionale FNA-Confsal Cosimo Nesci, insieme al Segretario Confsal Margiotta ed al Segretario Snalv Mamone, hanno segnalato con una nota al Ministro Orlando per valutare il danno prodotto.

COSA PREVEDE LA NORMA

L’isolamento fiduciario e la quarantena dei lavoratori dipendenti tornano ad essere equiparati ad un periodo di malattia. Nel Decreto legge Fiscale la novità è duplice. Oltre a riconoscere per tutto il 2021 il rimborso per i costi sostenuti delle aziende a partire dal 1° gennaio 2021, si aggiunge anche una nuova misura, riconosciuta per gli eventi di quarantena o isolamento di lavoratori non coperti dalla tutela INPS per malattia.

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ''hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile". Il rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda.

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