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03/08/2026 - CALDO ESTREMO E CASSA INTEGRAZIONE: LE ISTRUZIONI INPS PER IL SETTORE AGRICOLO NEL 2026

Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere alle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 107/2026 a tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore estremo. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e riguardano in particolare il settore agricolo, quello edile e le altre attività maggiormente esposte agli eventi climatici estremi.

Per finanziare gli interventi, il decreto ha stanziato 10,3 milioni di euro per la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) e 4,9 milioni di euro per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

Le novità per gli operai agricoli

Le misure più rilevanti per il settore agricolo riguardano l'ampliamento delle tutele della CISOA per intemperie stagionali. Fino al 31 dicembre 2026 la prestazione potrà essere riconosciuta sia agli operai agricoli a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, con due novità significative rispetto alla disciplina ordinaria.

La prima è la possibilità di accedere alla CISOA anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero previsto dal contratto — non solo per sospensioni dell'intera giornata. La seconda è l'eliminazione, per il periodo di applicazione della misura, del requisito delle 181 giornate di lavoro normalmente necessario per accedere alla prestazione.

Le giornate non lavorate a causa di eventi climatici estremi non saranno inoltre conteggiate nel limite annuale delle 90 giornate per cui è possibile ricevere il trattamento sostitutivo della retribuzione.

Le nuove causali da utilizzare

Per accedere alle misure, i datori di lavoro degli operai agricoli dovranno utilizzare due nuove causali dedicate, disponibili dal 24 luglio 2026:

— "CISOA eventi atmosferici a riduzione" (cod. 17), per i casi di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero;
— "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026" (cod. 18), per i casi di sospensione dell'intera giornata lavorativa.

Se tutti i lavoratori coinvolti rientrano nella stessa causale è possibile presentare un'unica domanda. Se invece alcuni lavoratori sono interessati dalla sospensione e altri dalla riduzione dell'attività, il datore di lavoro dovrà presentare due domande distinte.

Le scadenze da rispettare

Per gli eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026, le domande possono essere presentate entro il 22 agosto 2026. Per gli eventi successivi si applica il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa.

Per saperne di più

Per tutti i dettagli sulle modalità operative e sui codici da utilizzare per comunicare correttamente le prestazioni svolte dai lavoratori si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026, disponibile sul sito dell'Istituto.

Per assistenza rivolgiti ai nostri uffici territoriali o al patronato EPAS.

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