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05/08/2026 - INDENNITÀ DI MALATTIA IN AGRICOLTURA: L'INPS AGGIORNA GLI IMPORTI PER IL 2026
Con la circolare n. 75 del 17 luglio 2026, l'INPS ha aggiornato le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia spettante ai lavoratori agricoli, recependo le nuove retribuzioni medie giornaliere stabilite dal Ministero del Lavoro. Di seguito una guida operativa ai punti principali. Chi ha diritto all'indennità L'indennità di malattia nel comparto agricolo spetta a operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD), salariati fissi, piccoli coloni e compartecipanti familiari. Per maturare il diritto alla prestazione: — i lavoratori a tempo determinato devono avere almeno 51 giornate di lavoro accreditate nell'anno precedente a quello della malattia, oppure nell'anno in corso, purché tutte svolte prima dell'inizio dell'evento morboso; Per gli impiegati e i quadri del settore agricolo la retribuzione in caso di malattia non viene erogata dall'INPS, ma resta a carico del datore di lavoro secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Come si calcola l'indennità Per braccianti e operai agricoli l'indennità viene calcolata come percentuale della paga giornaliera: — 50% della retribuzione media per i primi venti giorni di malattia; La retribuzione usata come base di calcolo non può scendere sotto la soglia minima giornaliera fissata per il 2026 a 51,70 euro. Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari le regole sono diverse: l'indennità non si calcola sullo stipendio effettivamente percepito, ma sui salari medi convenzionali provinciali, fissati annualmente con decreto ministeriale. Per il 2026 questi valori variano da un minimo di 66,80 euro a un massimo di 91,32 euro al giorno. A titolo di esempio: — Trento: 91,32 euro al giorno Per individuare il valore spettante per la propria provincia occorre consultare l'Allegato n. 1 della Circolare INPS n. 75/2026. Durata del trattamento L'indennità decorre dal quarto giorno di malattia — i primi tre giorni costituiscono il periodo di carenza. Per quanto riguarda la durata massima: — i lavoratori OTI hanno diritto all'indennità fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare; Il ricalcolo dei pagamenti provvisori Poiché gli importi ufficiali per il 2026 sono stati definiti a metà anno, i lavoratori che si sono ammalati nei primi mesi hanno ricevuto pagamenti provvisori basati sui dati dell'anno precedente. Con la pubblicazione della circolare n. 75, l'INPS provvederà a ricalcolare le prestazioni già erogate e a liquidare gli eventuali arretrati dovuti. Per saperne di più Il testo integrale della Circolare INPS n. 75 del 17 luglio 2026 è disponibile sul sito dell'Istituto. Per assistenza o chiarimenti rivolgiti ai nostri uffici territoriali o al patronato EPAS.
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