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16/10/2009 - NIENTE DISCRIMINAZIONI PER IL RIPOSO AL PADRE
Il padre lavoratore potrà fruire dei permessi giornalieri, fino a un anno di età del bambino, anche se la mamma è casalinga, ma non può occuparsi della cura del figlio.
Nella circolare 112 di ieri, 15 ottobre, l'Inps cambia indirizzo: il decreto legislativo 151/01 (testo unico maternità/parternità), ricorda l'Istituto, prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri «nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente». Dopo che, in tre circolari precedenti (del 2000, 2003 e 2006), l'ente di previdenza per madre «lavoratrice non dipendente » ha inteso la «lavoratrice autonoma e ha escluso la madre casalinga, nella comunicazione di ieri l'Inps si allinea alla sentenza 4293/08 del Consiglio di Stato, secondo cui è ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della «lavoratrice non dipendente », sia «impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato». Si tratta, ad esempio, di accertamenti sanitari, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche. In questi casi, da "supportare" da apposita documentazione, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (articoli 39 e 45 del decreto 151).
Anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i tre mesi dopo il parto. L'indennità economica è anticipata dal datore di lavoro, che la porta a conguaglio nel modello DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il codice D D800, indicato nel quadro D. La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro entro l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno di fruizione dell'assenza.
I riposi potranno essere fruiti fino al termine dell'anno di vita del bambino, ma non potranno essere recuperate le ore di riposo precedentemente non godute. Se il padre lavoratore dipendente ha fruito di assenze orarie ad altro titolo - ferie o permessi orari - lo stesso potrà chiedere al datore di lavoro e all'Inps, fornendo la documentazione necessaria, la conversione del titolo giustificativo delle assenze, al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.
Fonte:Il Sole-24 Ore
sezione: NORME E TRIBUTI data: 2009-10-16
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