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18/11/2015 - PIANO DI STABILITÀ 2016 E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il Disegno di legge di Stabilità 2016 ha definitivamente stabilito l'esonero contributivo anche per le assunzioni a tempo indeterminato previste per il 2016.

Le differenze evidenziate con l'anno corrente riguardano sia la durata che i termini contrattuali.

Nella fattispecie lo sgravio contributivo previsto per i contratti lavorativi che saranno accesi dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016 a differenza dei contratti di competenza 2015 sarà pari ad un biennio e non ad un triennio. Considerando, inoltre, l'incisiva riduzione del tetto massimo da 8.060 euro a 3.250 euro, lo sgravio contributivo non può essere considerato totale.

Il Piano di stabilità pone chiarezza infine ad alcuni casi particolari, nello specifico:

  • Lavoro part- time

Nell'eventualità di un rapporto part-time, l'esonero sarà considerato applicabile anche qualora il lavoratore abbia acceso un rapporto di lavoro con due aziende, purché i due contratti abbiamo la medesima data di decorrenza. Nel caso in cui le assunzioni siano differite, l'esonero non potrà essere applicato al secondo rapporto di lavoro.

  • Appalto di servizi

Nell'eventualità di un cambio di appalto di servizi, l'incentivo non sarà applicabile in caso di transito di un lavoratore che abbia già acceso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Cessione di contratto a tempo indeterminato

In caso di passaggio del dipendente, la fruizione del beneficio riconosciuto al datore di lavoro antecedente subentra per il periodo residuo non goduto, quindi il cedente potrà usufruire dell'incentivo.

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