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11/03/2003 - SNAD/FNA- Disoccupazione ordinaria nuove disposizioni e peri

L’indennità ordinaria di disoccupazione può essere erogata per tutto il periodo previsto dalle norme vigenti, 180 o 270 giorni, anche in misura frazionata durante il corso dell’anno solare. Lo precisa l’INPS con il messaggio 162 del 4 marzo 2003( all.1). L’indennità è corrisposta per una durata massima di 180 giorni nel periodo di un anno solare, per cui non ne ha diritto chi nei 365 giorni immediatamente precedenti abbia già fruito di 180 giornate, tenendo conto che i lavoratori con un’età pari o superiore a 50 anni hanno diritto-in base a quanto previsto dall’articolo 78, comma 19 della legge 388/2000-a 9 mesi indennizzabili pari a 270 giornate. Inoltre la preclusione dura fino al giorno in cui, considerati i 365 precedenti, le giornate già indennizate non si siano ridotte a 179: in questo caso ricorre il cosiddetto anno mobile. A questo proposito, nella circolare L’Istituto previdenziale precisa che, in base a quanto stabilito dall’articolo 20 del Rdl 636/39 e successive modificazioni, se nel corso della percezione dell’indennità il lavoratore si rioccupa, si ha la conseguente cessazione del diritto all’indennità, con la possibilità però, per lo stesso lavoratore, di essere ammesso a beneficiare di un nuovo periodo di disoccupazione quando nell'’anno immediatamente precedente l’inizio della disoccupazione risulti che non sia stato già destinatario, in tutto o in parte, dei 180 giorni di indennità. Questo comporta che, nell'’ipotesi in cui il soggetto interessato, nel cosiddetto anno mobile, abbia già usufruito dell’indennità , dovrà procedersi ad applicare il principio del differimento e del frazionamento della stessa indennità richiesta. Una regola che dovrà essere applicata anche nei confronti dei lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni per i quali il limite massimo indennizzabile è stato portato a 270 giornate. va infine ricordato che i lavoratori dovranno allegare alla domanda di disoccupazione anche un’autocertificazione il cui fac-simile è stato diramato dall’INPS con il messaggio 160 del 24 febbraio 2003( all.2) in seguito alle novità contenute nel decreto legislativo 297/2002 (sulla riforma del collocamento) attraverso la quale dovranno attestare lo stato di disoccupato come condizione necessaria per consentire all’Istituto di mettere in pagamento la relativa indennità.

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