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12/03/2003 - FNA-messaggio INPS

Con il messaggio n. 160 del 24 febbraio 2003 l’INPS ha dettato le nuove modalità per l’accertamento dello stato di disoccupazione dopo l’entrata in vigore del D. L.vo n. 297/2002. L’iscrizione nelle liste di disoccupazione che prima era una condizione necessaria per il pagamento dell’indennità ordinaria (anche per i lavoratori rimpatriati) è sostituita dalla dichiarazione di responsabilità, oltremodo necessaria per determinare il diritto e la decorrenza delle prestazioni. Ciò scaturisce dal fatto che le nuove disposizioni non prevedono più alcuna revisione dello “status” per mantenere la disoccupazione: gli interessati privi di lavoro (anche autonomo) debbono fornire ai centri per l’impiego la loro disponibilità ad essere avviati o coinvolti nelle iniziative formative proposte dagli stessi. Di conseguenza, l’Istituto ritiene opportuno chiedere la dichiarazione di responsabilità da allegare alla domanda di disoccupazione. Nel messaggio l’INPS riepiloga alcune situazioni relative alla materia così sintetizzabili: a) lavoratori rimpatriati: in base a quanto previsto dalla legge n. 402/1975 il trattamento di disoccupazione è corrisposto a coloro che si siano dichiarati disponibili (attraverso l’autocertificazione) entro i 30 giorni successivi dal rientro; b) indennità ordinaria: la stessa è corrisposta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda viene presentata entro sette giorni dall’inizio della disoccupazione, mentre, se è presentata dopo, la decorrenza è fissata al quinto giorno successivo alla presentazione della domanda. Anche in questo caso è necessaria l’autocertificazione; c) disoccupazione speciale nel settore edile: il trattamento è corrisposto dalla data nella quale i soggetti interessati rendono la dichiarazione di disponibilità ai centri per l’impiego. Se la stessa è resa nei sette giorni successivi al licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno; d) soci di cooperative di lavoro: l’art. 24, comma 3, della legge n. 196/1997 aveva affermato che ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale la perdita dello “status” di socio, su iniziativa della cooperativa o del singolo socio, è equiparata rispettivamente al licenziamento o alle dimissioni. E’, poi, intervenuto l’art. 1 – quater della legge n. 176/1998 che ha previsto come l’iscrizione nelle liste del collocamento, ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, non dia luogo alla perdita dello stato di socio. In conseguenza di ciò l’INPS ha precisato che i soci possono usufruire dell’indennità in seguito alla risoluzione del rapporto sia quando perdono la qualifica di socio che quando la mantengono, purchè vi sia la dichiarazione di responsabilità; e) frontalieri italiani in Svizzera: in base alla legge n. 147/1997 il trattamento è corrisposta dalla data in cui il soggetto interessato ha reso la dichiarazione di responsabilità e per un massimo di 360 giorni N.B. I messaggi si trovano nell'area intranet sezione moduli vari

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