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27/03/2003 - FNA-LAVORATORE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Con il messaggio n. 253 del 25 marzo 2003, l’INPS si adegua al pronunciamento delle S.U. della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 1732 del 6 febbraio 2003, aveva negato al lavoratore con contratto a tempo parziale “verticale” l’indennità di disoccupazione per i periodi di inattività. La Corte ha giustificato il diniego osservando che “la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa”. Tale decisione pone fine ad un contrasto giurisprudenziale tra varie sezioni della stessa Corte ( Cass., 1° febbraio 1999, n. 1141, in senso favorevole all’accoglimento, Cass., 28 marzo 2000, n. 3746, in senso contrario)

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