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17/11/2004 - Agenzia delle Entrate: agevolazioni alle lavorazioni agricol

La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 44/E, emanata a chiarimento delle modifiche al regime fiscale delle attività connesse, introdotte dall’art. 2 , comma 6 , della legge 350/03, sostiene che le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, possono avere natura agricola, anche in assenza di una famedi integrazione con prodotti propri. La Finanziaria del 2004 si prefissava di far rientrare nel reddito agrario le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, ottenuti sul fondo, purchè i beni ricavati risultino compresi nell’elenco contenuto nel decreto ministeriale 19 marzo 2004. La circolare 44/E, amplia notevolmente le attività agricole, includendovi la manipolazione di prodotti vegetali acquistati presso terzi. Il produttore agricolo, può acquistare prodotti presso terzi e rivenderli dopo una semplice fase di manipolazione e senza che sia intervenuto un processo di trasformazione. Con la nuova circolare l’agenzie delle Entrate giunge alla conclusione che solo le attività di valorizzazione, conservazione e commercializzazione, non possono avere natura agricola, se dissociate dall’attività di coltivazione del fondo o di allevamento, mentre le attività di trasformazione e manipolazione hanno natura agricola anche se considerate autonome.

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