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18/11/2004 - Agricoltura: chiarimenti sulla Finanziaria 2004

Con Circolare 15 novembre 2004, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di agricoltura, a seguito delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2004.
Si segnalano, in particolare:
l’inquadramento delle attività connesse: con la nuova normativa, viene ammesso che parte dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli sia svolta all’esterno dell’azienda, ma restano escluse le attività di commercializzazione dei prodotti eseguiti separatamente dalle attività di manipolazione e trasformazione;
la definizione del concetto di prevalenza: per i prodotti omogenei, essa si valuta in termini quantitativi, mentre per i prodotti non omogenei, occorre fare riferimento al valore normale dei prodotti agricoli, ottenuti dall’esercizio dell’attività, rispetto a quelli acquisiti da terzi; per le forniture di servizi, la base di raffronto è il fatturato realizzato con ogni specifica attrezzatura;
il calcolo dell’IRAP: la base imponibile, nell’ambito delle attività connesse tassate in via forfetaria è costituita dal reddito forfetario stesso, sommato alle retribuzioni e ai compensi dei collaboratori;
gli adempimenti contabili: i soggetti che esercitano attività connesse tassate in via forfetaria, devono tenere i soli registri obbligatori ai fini IVA.
Con la suddetta circolare, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, ampliato notevolmente l’ambito delle attività agricole, includendovi anche la manipolazione di prodotti vegetali acquistati presso terzi. L’impresa agricola può acquistare prodotti presso terzi, anche per aumentare la gamma e la quantità di prodotti da immettere sul mercato; questa attività, però deve soddisfare tre condizioni:
1) i prodotti acquistati devono appartenere allo stesso comparto produttivo dei prodotti ottenuti sul fondo;
2) i prodotti acquistati devono essere sottoposti, nell’ambito dell’azienda agricola, ad un processo di manipolazione (pulitura, confezionamento ecc.); se i prodotti acquistati vengono rivenduti allo stato originario, l’attività è di commercializzazione e non rientra tra quelle agricole;
3) la quantità della merce acquistata non deve superare quella prodotta;
Novità fiscali: L’acquisto dei prodotti agricoli in misura non prevalente rispetto ai propri e la rivendita dopo il processo di manipolazione, ha le seguenti conseguenze di natura fiscale:
1) per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali , l’attività, ai fini delle imposte dirette, rientra nel reddito agrario;
2) ai fini dell’Iva, le imprese agricole possono applicare il regime speciale di detrazione, previsto dall’art. 34 del d.p.r. 633/72;
3) Tutte le imprese agricole applicano l’IRAP nella misura dell’1,9% anche sul valore della produzione conseguito con le attività di manipolazione.

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