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05/05/2006 - Per l’edilizia confermata la riduzione contributiva

Confermata per il 2005 la riduzione contributiva dell’11,50% destinata al settore edile. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 61 del 21 aprile 2006. Il beneficio, introdotto dall’articolo 29, comma 2, della legge 341/95, è previsto fino al 31 dicembre 2006; in concreto però occorre un decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura dell’agevolazione. Per il 2005, la conferma della riduzione all’11,50% è contenuta nel decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 88 del 14 aprile 2006. Sull’ammontare delle contribuzioni a carico del datore, con esclusione dei contributi destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuti all’Inps e all’Inail soltanto per gli operai occupati con un orario non inferiore a 40 ore settimanali, dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 2006 compete una riduzione dei contributi e dei premi. Il bonus, quindi, non si applica agli operai occupati con contratto di lavoro part-time. Il beneficio della riduzione contributiva non spetta anche nei confronti dei lavoratori destinatari di specifiche agevolazioni contributive per altro motivo, per esempio: • assunzione dalle liste di mobilità; • contratti di formazione e lavoro; • contratti di solidarietà; • contratti di inserimento o reinserimento; • lavoratori per i quali i datori usufruiscano dello sgravio totale triennale secondo l’articolo 3 della legge 448/1998. Altra condizione per l’ottenimento del beneficio consiste nella presentazione all’Inps, da parte dei datori di lavoro, di una dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile che attesti l’iscrizione e la regolarità contributiva nell' anno solare precedente (circolare Inps n. 81 del 27 marzo 1997). In caso di omessa denuncia o mancato versamento delle somme dovute alla Cassa edile la riduzione contributiva non si applica per un periodo di durata pari a quello delle omissioni, incrementato del 50%. Nella circolare 61/2006 sono indicati i criteri operativi che i datori devono seguire se non hanno effettuato la riduzione contributiva nel corso del 2005: la regolarizzazione può avvenire fino al DM10/2 da presentare entro il 16 luglio 2006.

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