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10/05/2006 - L’agricoltura taglia i costi solo con la disoccupazione

Non cambiano le aliquote contributive delle aziende agricole per il 2006. Lo ha puntualizzato l’Inps con la circolare 65 del 3 maggio 2006, ricordando che la legge 81/2006 ha previsto, per il triennio 2006-2008, la sospensione degli aumenti di aliquota di cui al Dlgs 146/97. Di conseguenza, sono confermate le aliquote dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel 2005. Riduzione degli oneri sociali. L’Istituto precisa che continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 388/00: per le aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, gli esoneri saranno fissati nella misura dello 0,43% per gli assegni familiari, dello 0,03% per la maternità e dello 0,34% per la disoccupazione. Riduzione del costo del lavoro. L’articolo 1, commi 361-362, della legge 266/05, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Considerato che per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di Dmag e per le cooperative di trasformazione ex legge 240/84, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate dall’esonero dell’articolo 120 citato, il nuovo esonero sarà applicato sull’aliquota per la disoccupazione. Contributi Inail. I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in base a quanto disposto dal Dlgs 38/00, articolo 28, comma 3, sono fissati nelle seguenti misure: assistenza 10,125 %, addizionale 3,1185 %. Minimali di legge. Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’articolo 7, comma 1 della legge 638/83, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, per l’anno 2006, è pari a 36,14 euro. Agevolazioni per zone svantaggiate. Per il triennio 2006-2008 con la legge 81/06 sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Ne deriva che dal 1° gennaio 2006, nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. Mentre, nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/99 del Consiglio, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.

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