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13/06/2006 - Influenza aviaria: sospensione del pagamento dei contributi
Sospensione contributiva - “A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
Segue documento:
INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare 19.5.2006 n° 72)
OGGETTO:
Legge 11 marzo 2006 n. 81. Provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Sospensione fino al 31 ottobre 2006, della riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori avicoli, dalle imprese di macellazione e trasformazione carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e dagli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole.
PREMESSA
Nel Supplemento Ordinario n. 58 alla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006 è stata pubblicata la Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa.
La circolare contiene istruzioni in tema di sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguente all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”.
1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
art. 1-bis, comma7: “A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
La sospensione riguarda il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, dovuti dal 1 gennaio 2006 al 31 ottobre 2006. Eventuali versamenti effettuati non saranno rimborsati, né oggetto di compensazione.
Nel silenzio della norma, si ritiene che, per le categorie dei soggetti contribuenti di seguito indicate, il recupero debba avvenire, in applicazione del sistema di riscossione unificata introdotto dal D.Lgs 241/1997, entro il 16 novembre 2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente con la presentazione di apposita istanza, da redigere secondo il modello allegato (all.1/2). La norma non dispone la sospensione dalla presentazione delle dichiarazioni, che pertanto devono essere trasmesse con le consuete modalità e scadenze.
1.a) AZIENDE
Le imprese destinatarie delle disposizioni in argomento devono essere individuate nell’ambito di quelle inquadrate, ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nei settori codificati come appresso specificato:
CSC ATECO91 ATECO2002
1.01.06 01.24.1 01.24.0
1.01.06 01.24.2 01.24.0
1.04.08 15.12.1 15.12.0
1.04.08 15.12.2 15.12.0
1.04.20 15.71.0 15.71.0
4.01.05 01.24.2 01.24.0
4.04.08 15.12.1 15.12.0
4.04.08 15.12.2 15.12.0
4.04.20 15.71.0 15.71.0
4.16.01 74.82.1 74.82.1
5.01.02 01.24.1 01.24.0
5.01.02 01.24.2 01.24.0
7.01.01 51.21.2 51.21.2
7.01.01 51.23.1 51.23.0
7.07.08 01.24.2 01.24.0
7.07.08 74.82.1 74.82.1
Poiché il periodo oggetto di sospensione è compreso tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 ottobre 2006, i mesi interessati per le aziende che versano con il DM vanno da dicembre 2005 a settembre 2006.
Alla posizione contributiva delle aziende beneficiarie della sospensione in discorso deve essere attribuito il codice di autorizzazione “4N” avente il significato di “azienda interessata alla sospensione contributiva influenza aviaria di cui all’art. 1 bis, l. 81/2006”.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 devono essere osservate le seguenti regole:
• compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori , con le consuete modalità;
• compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B;
• determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione dei contributi;
• calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
• esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) nel quadro D del mod.DM10/2, facendola precedere dal codice importo di nuova istituzione“ N951” aventeil significatodi "contr. sosp. ex art.1 bis l. 81/2006”.
• effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportarle nel totale;
• effettuare la differenza tra gli importi indicati nei totali dei quadri B/C e del quadro D del mod. DM10/2 e riportare la stessa come differenza a debito o a credito del datore di lavoro;
• versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione;
qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito, il modello deve essere comunque inviato telematicamente secondo le vigenti modalità.
Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.
SEDE Codice Contributo Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Xxxx DSOS PPNNNNNNCCN951
1.b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI
La sospensione può riguardare anche la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi le cui scadenze ricadenti nel periodo oggetto di sospensione sono le seguenti:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16 febbraio 2006 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2005
16 maggio 2006 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2006
20 giugno 2006 contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale
16 agosto 2006 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2006
Per il versamento da effettuare, come già detto, in unica soluzione entro il 16/11/2006, possono essere utilizzati gli F24 originali e, qualora gli interessati non ne fossero in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente. La Sede avrà cura di fornire, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare.
Si richiama l'attenzione sul fatto che qualora nell'importo da pagare sia compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato utilizzando, in ogni caso, i cinque modelli F24 in possesso dell'assicurato (uno per ognuna delle rate sospese: 3 per i contr. fissi - 2 per i contr a perc.), al fine di consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa.
1.c) COMMITTENTI CHE SI AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI:
La sospensione, per tale categoria, si riferisce alle denunce riguardanti i periodi da dicembre 2005 a settembre 2006. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 con le causali C10, per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX, per i non iscritti, in uso per il pagamento dei contributi correnti, tenendo conto che ad ogni rigo deve corrispondere il mese a cui si riferisce il pagamento sospeso.
Nella denuncia individuale Emens, riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato, nell’elemento
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