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13/06/2006 - Influenza aviaria: sospensione del pagamento dei contributi

Sospensione contributiva - “A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". Segue documento: INPS Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola (Circolare 19.5.2006 n° 72) OGGETTO: Legge 11 marzo 2006 n. 81. Provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Sospensione fino al 31 ottobre 2006, della riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori avicoli, dalle imprese di macellazione e trasformazione carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e dagli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole. PREMESSA Nel Supplemento Ordinario n. 58 alla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006 è stata pubblicata la Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. La circolare contiene istruzioni in tema di sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguente all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”. 1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA art. 1-bis, comma7: “A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". La sospensione riguarda il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, dovuti dal 1 gennaio 2006 al 31 ottobre 2006. Eventuali versamenti effettuati non saranno rimborsati, né oggetto di compensazione. Nel silenzio della norma, si ritiene che, per le categorie dei soggetti contribuenti di seguito indicate, il recupero debba avvenire, in applicazione del sistema di riscossione unificata introdotto dal D.Lgs 241/1997, entro il 16 novembre 2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente con la presentazione di apposita istanza, da redigere secondo il modello allegato (all.1/2). La norma non dispone la sospensione dalla presentazione delle dichiarazioni, che pertanto devono essere trasmesse con le consuete modalità e scadenze. 1.a) AZIENDE Le imprese destinatarie delle disposizioni in argomento devono essere individuate nell’ambito di quelle inquadrate, ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nei settori codificati come appresso specificato: CSC ATECO91 ATECO2002 1.01.06 01.24.1 01.24.0 1.01.06 01.24.2 01.24.0 1.04.08 15.12.1 15.12.0 1.04.08 15.12.2 15.12.0 1.04.20 15.71.0 15.71.0 4.01.05 01.24.2 01.24.0 4.04.08 15.12.1 15.12.0 4.04.08 15.12.2 15.12.0 4.04.20 15.71.0 15.71.0 4.16.01 74.82.1 74.82.1 5.01.02 01.24.1 01.24.0 5.01.02 01.24.2 01.24.0 7.01.01 51.21.2 51.21.2 7.01.01 51.23.1 51.23.0 7.07.08 01.24.2 01.24.0 7.07.08 74.82.1 74.82.1 Poiché il periodo oggetto di sospensione è compreso tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 ottobre 2006, i mesi interessati per le aziende che versano con il DM vanno da dicembre 2005 a settembre 2006. Alla posizione contributiva delle aziende beneficiarie della sospensione in discorso deve essere attribuito il codice di autorizzazione “4N” avente il significato di “azienda interessata alla sospensione contributiva influenza aviaria di cui all’art. 1 bis, l. 81/2006”. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 devono essere osservate le seguenti regole: • compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori , con le consuete modalità; • compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B; • determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione dei contributi; • calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi; • esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) nel quadro D del mod.DM10/2, facendola precedere dal codice importo di nuova istituzione“ N951” aventeil significatodi "contr. sosp. ex art.1 bis l. 81/2006”. • effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportarle nel totale; • effettuare la differenza tra gli importi indicati nei totali dei quadri B/C e del quadro D del mod. DM10/2 e riportare la stessa come differenza a debito o a credito del datore di lavoro; • versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione; qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito, il modello deve essere comunque inviato telematicamente secondo le vigenti modalità. Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito. SEDE Codice Contributo Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda Xxxx DSOS PPNNNNNNCCN951 1.b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI La sospensione può riguardare anche la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi le cui scadenze ricadenti nel periodo oggetto di sospensione sono le seguenti: Scadenza versamento Contributi sospesi 16 febbraio 2006 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2005 16 maggio 2006 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2006 20 giugno 2006 contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale 16 agosto 2006 contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2006 Per il versamento da effettuare, come già detto, in unica soluzione entro il 16/11/2006, possono essere utilizzati gli F24 originali e, qualora gli interessati non ne fossero in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente. La Sede avrà cura di fornire, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare. Si richiama l'attenzione sul fatto che qualora nell'importo da pagare sia compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato utilizzando, in ogni caso, i cinque modelli F24 in possesso dell'assicurato (uno per ognuna delle rate sospese: 3 per i contr. fissi - 2 per i contr a perc.), al fine di consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa. 1.c) COMMITTENTI CHE SI AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: La sospensione, per tale categoria, si riferisce alle denunce riguardanti i periodi da dicembre 2005 a settembre 2006. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 con le causali C10, per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX, per i non iscritti, in uso per il pagamento dei contributi correnti, tenendo conto che ad ogni rigo deve corrispondere il mese a cui si riferisce il pagamento sospeso. Nella denuncia individuale Emens, riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato, nell’elemento di il seguente valore codificato: 06 Sospensione contributi l.81/2006 influenza aviaria 1.d) CONTRIBUTI DEL SETTORE AGRICOLO. Con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali delle aziende del settore agricolo, sia autonome che assuntrici di manodopera, sono sospesi i seguenti versamenti: Soggetti contribuenti Contributi sospesi Aziende agricole assuntrici di manodopera 3°e 4° trimestre 2005 - 1° Trimestre 2006 Aziende autonome (CD/CM/IAP) IV rata 2005 - I e II rata 2006 Piccoli coloni e Compartecipanti familiari IV rata 2005 - I e II rata 2006 Si precisa, inoltre, che la sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) e annuali (modd. ACC1/CFPC e CD1 e CD1var), funzionali all'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati. Le aziende interessate alla sospensione devono presentare l’allegato modello AVI/AGR. (all. 2) al fine di acquisire tutti i dati necessari per la convalida della sospensione. Il modello per richiedere la sospensione è strutturato in quattro riquadri: A Dati anagrafici; A1 Centro aziendale; B dati aziendali; C Dichiarazione, tutti da compilare a cura del richiedente. Anche le aziende ed i lavoratori autonomi del settore agricolo, in mancanza di diverse disposizioni, verseranno con le consuete modalità in unica soluzione entro il 16/11/2006. 2. ISTRUZIONI CONTABILI 2.a)CONTRIBUTI DOVUTI DALLE AZIENDE Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta all’influenza aviaria, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice “N951”, è stato istituito il conto GPA 00/111, che deve essere assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario. Per quanto attiene il recupero dei contributi in questione, lo stesso viene imputato in AVERE del citato conto GPA 00/111, mediante scritture di storno , esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099. Per l’effettuazione di tali scritture di storno e per l’aggiornamento del partitario del conto GPA 00/111, si fa rinvio alle istruzioni di cui al messaggio n. 39828 del 7.12.2004. Attraverso le risultanze del suddetto partitario, per una più incisiva azione di recupero, al competente Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute. Inoltre, si fa presente che al conto GPA 00/111 viene abbinata la causale esistente di modello FL02 10106, in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. DM 10/2. 2.b) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI. I versamenti dei contributi, da effettuarsi a cura dei soggetti in epigrafe secondo le modalità previste al precedente punto 1.b), devono essere imputati: per gli artigiani, ai conti esistenti GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi oltre il minimale); per i commercianti, ai conti esistenti GPA 52/077 (contributi entro il minimale) e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale). 2.c) CONTRIBUTI DOVUTI DAI COMMITTENTI CHE SI AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI. Il recupero dei contributi in epigrafe, da effettuarsi con le modalità previste al punto 1.c), va imputato al conto esistente PAR 52/010. 2.d) CONTRIBUTI DOVUTI DAL SETTORE AGRICOLO. Il recupero dei contributi dovuti da detto settore, da effettuarsi, come previsto al punto 1.d), con le consuete modalità, va imputato ai conti esistenti GPA 54/031 (piccoli coloni e compartecipanti familiari – PC/CF), GPA 54/032 (lavoratori agricoli dipendenti –OTI/OTD), GPA 54/033 (lavoratori autonomi – CD/CM/IAP). Nell’allegato n. 3 viene riportato il conto GPA 00/111, di nuova istituzione. Il Direttore Generale Crecco Note: la modulistica è reperibile sul sito Inps

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