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10/10/2006 - Disposizioni in materia di controlli nel settore agroaliment

1. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Per agevolare lo svolgimento dell’attività di controllo, al personale dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quelle di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre l’Ispettorato, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere fino a 13 dirigenti di seconda fascia, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 4 – ter del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71. 3. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: “la prova preliminare di fermentazione e”, sono soppresse. 5. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol S.p.a., anche ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. 6. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. In attuazione dell’articolo 18 del Reg. (CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, “relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari”, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L’importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il comma 5-ter dell’articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5-quater dell’articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato come segue “Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate”. Art. 149. Enti irrigui 1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle Regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque. 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni» ». L’onere per l’anno 2007 è pari a euro 271.240. 3. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua distribuzione. 4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: “30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”. Art. 150. Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli 1. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “lire 80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 80.000”; b) le parole: “lire 2 miliardi”, sono sostituite dalle seguenti: “due milioni di euro”. 2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia. Art. 151. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni 1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “50 milioni di lire ” sono sostituite dalle seguenti: “euro 50.000”; b) le parole: “300 milioni di lire ”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300.000”. Art. 152. Interventi per il settore agricolo 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007 – 2011. 2. Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. 3. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso. 4. All’onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007 – 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “Fondo per le crisi di mercato”. Al fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che saranno versate alle entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia. 7. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: “commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2,3, 5 e 6”. 8. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali compresi nel piano assicurativo agricolo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni. 9. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro. Art. 153. Rifinanziamenti nel settore agricolo 1. Al fine di consentire l’organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell’Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2007 e di euro 800.000 per l’anno 2008. 2. Al fine di consentire all’Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall’attuazione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall’anno 2007 il contributo ordinario annuo è incrementato di 4 milioni di euro. Art. 154. Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare 1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il venticinque per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. 2. La misura della esclusione è elevata al trentacinque per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al cinquanta per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005. 3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. 4. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del responsabile del centro di assistenza fiscale. 5. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Art. 155. Sviluppo della forma societaria in agricoltura 1. Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di “società agricola” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le modalità applicative del comma 1. 3. All’articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo. Art. 156. Norme in materia di bioenergie 1. Al comma 421, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modifiche: la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a)” al terzo periodo le parole: “un contingente annuo di 200 mila tonnellate”, sono sostituite con le seguenti: “un contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnandolo in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti di programma agroenergetico, nonché dell’occupazione diretta ed indiretta coinvolta, definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico.” la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le quote di biodiesel non utilizzate nell’anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l’anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall’applicazione delle sanzioni irrogate dall’Autorità Garante della concorrenza e il mercato” 2. Per l’anno 2007, il decreto di cui al comma 421, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente articolo è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua adozione, l’Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila tonnellate. 3. Il comma 422, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è sostituito dal seguente: “L’importo previsto dalla articolo 21 comma 6 - ter, del test unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.” 4. All’articolo 2 - quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro.” b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all’anno 2012.” c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite le modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione dei dati relativi all’immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all’anno in corso ed all’anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del consumo di bioetanolo.” d) al comma 5 le parole: “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2007”. 5. Al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: “agroforestali e fotovoltaiche”, sono inserite le seguenti: “nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli”.

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