Logo
Federazione Nazionale
Agricoltura
- CHI SIAMO
- CONTATTI
- SEDI
Mercoledì 8 Maggio 2024
SERVIZI FNA

Questo documento puo' essere utilizzato dagli associati per la stampa e diffusione di materiale informativo (volantini, manifesti)
NEWS

click 812 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

23/10/2006 - Aziende agricole che operano esclusivamente con il sistema d

OGGETTO: Aziende agricole che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per l’accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie. SOMMARIO: Premessa - Riferimenti normativi - ampliamento campo di applicazione per il rilascio del DURC1. 1. Imprese agricole che operano con il sistema della contribuzione unificata 2. Decorrenza 3. Soggetti richiedenti il DURC 4. Modalità di presentazione della domanda 5. Requisiti regolarità contributiva e validità del DURC 6. Tempi di rilascio Premessa. Nell’ambito delle iniziative finalizzate a normalizzare l’assetto dell’area agricola, si inserisce l’invio telematico della denuncia aziendale, la cui fase sperimentale è stata avviata dal 1° luglio e per la quale si fa rinvio alla circ. n. 88 dell’11 luglio 2006. A partire dal 1° novembre, terminata tale fase, avrà inizio l’avvio a regime. In tale contesto si inseriscono le recenti modifiche normative che hanno ampliato, nel settore agricolo, l’applicazione del DURC, rendendone obbligatoria la presentazione al fine di accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, a partire dai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006. A tale proposito si rammenta che l’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 ha istituito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli appalti pubblici e che, successivamente, l’art. 86, comma 10 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha esteso il citato documento ai lavori privati. Riferimenti normativi - ampliamento campo di applicazione per il rilascio del DURC a. D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 Il comma 7 dell’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, amplia il campo di applicazione del DURC alle “imprese di tutti i settori” e, quindi, anche alle aziende agricole per l’accesso “ai benefici e sovvenzioni comunitari”. b. Legge 23 dicembre 2005 n. 266 Il comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) modifica le circostanze in cui il DURC deve essere richiesto, disponendo che i benefici e le sovvenzioni comunitarie devono essere finalizzati alla “realizzazione di investimenti”. c. D. L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 Il comma 16 art. 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede che, ai fini della regolarità contributiva le disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006”. d. D. L. 12 maggio 2006 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228 L’articolo 1 bis, punto 2 del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, ha sostituito il comma 16 dell’art. 01 del decreto legge n. 2/2006, prevedendo che il DURC, necessario per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie (comma 7, art. 10 D.L. 203/05) nonchè per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (comma 553, art. 1 L.266/05), sia rilasciato a seguito di verifica di regolarità dei versamenti contributivi riferiti alle prestazioni lavorative effettuate dal 1 gennaio 2006. *** Con la presente circolare si intende disciplinare il rilascio del DURC nel settore agricolo, che opera con la contribuzione unificata. 1. Imprese agricole che operano con il sistema della contribuzione unificata Le imprese agricole interessate al DURC per gli usi dettati dal nuovo disposto normativo sono le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo. Al contrario, i lavoratori autonomi CD/CM/IAP, in analogia a quanto riportato nella circolare 9/2006, che non abbiano assunto lavoratori dipendenti, non sono destinatari del DURC. 2. Decorrenza e modalità operative La nuova norma si applica alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006. Pertanto al momento del rilascio della presente circolare le scadenze rilevanti sono: - 18 settembre per il pagamento del contributi dovuti dalle aziende agricole, che hanno denunciato manodopera per il 1° trimestre 2006 con il modello DMAG, - 16 luglio e 18 settembre per il pagamento dei contributi dovuti per il nucleo familiare dei lavoratori autonomi (v. precedente punto 2). I relativi flussi telematici dei versamenti effettuati con F24 sono ora disponibili nelle banche dati ed accessibili per la visualizzazione in “Agenda1”. 3. Soggetti richiedenti DURC I soggetti, che debbono richiedere il DURC sono i datori di lavoro in nome proprio o, per essi, gli intermediari citati nella circolare 100/2006. 4. Modalità di presentazione della domanda In attesa di implementare la procedura telematica attualmente in uso, di cui alle circolari n. 92 e 122 del 2005, a cui si accede tramite: · Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica, · Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari, · Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari, · Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione) e considerata l’urgenza di dare applicazione ad una norma che tende alla salvaguardia di principi generali dell’ordinamento, è in linea apposita procedura sul sito INPS, con la quale sarà possibile inoltrare la domanda in modalità telematica (All. 1). In allegato ne viene riportata una sintesi (All. 2). Inoltre, in questa prima fase, sarà possibile effettuare la richiesta anche in modalità tradizionale cartacea (All. 3) presso le sedi dell’Istituto. 5. Requisiti regolarità contributiva e validità del DURC Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, a quella di redazione del certificato (All. 4). Per il rilascio del DURC devono sussistere le seguenti condizioni: w la correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali; w l’avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle Sedi; w l’assenza di inadempienze in atto; w l’assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati. L’impresa è inoltre regolare quando: w vi sia richiesta di rateazione accettata dalla struttura competente; w vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es.: calamità naturali, aviaria, ecc.); w sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito; w sia stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella esattoriale per i crediti iscritti a ruolo. Si ricorda inoltre che, secondo quanto precisato nella circolare 92/2005, “relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: w in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi; w in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinnanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. Per la regolarità di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva”. Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata, considerata la periodicità dei pagamenti, i tempi di validità terminano con l’insorgenza della nuova scadenza di pagamento (All. 5). 6. Tempi di rilascio Il DURC deve essere rilasciato con la massima tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione, sulla base degli atti esistenti alla data della domanda o alla data di consegna di eventuali documenti richiesti ad integrazione. Il Direttore generale Crecco Consultare il sito www.inps.it per visionare gli allegati: Allegato 1: Domanda in modalità telematica Allegato 2: Sintesi della procedura on line Allegato 3: Domanda in modalità cartacea Allegato 4: Certificazione DURC/AGR Allegato 5: Scadenziario pagamenti

| PRIVACY E COOKIE POLICY |
Globus Srl